Obbligo di esibizione del Green Pass: parere favorevole del Garante della Privacy

vignetta rappresentante il trattamento dei dati personali

L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (GPDP) ha espresso parere favorevole allo schema di decreto “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.

Conformità alle regole del GDPR

Il Garante, interpellato dal Ministero della Salute, nello specifico si è espresso sulla conformità alle regole sul trattamento dei dati personali degli ultimi provvedimenti legislativi, tra cui il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 ed il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, che hanno introdotto rispettivamente l’obbligo di esibizione del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato, nonché nei luoghi di aggregazione per le attività culturali, sportive e ricreative.
Lo schema di decreto cui fa riferimento il Garante introduce nuove modalità per assicurare un efficace processo di verifica, anche automatizzato, del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato.

Verifica automatizzata del Green Pass

A tal fine, è prevista l’introduzione di specifiche modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo; l’individuazione dei soggetti che, nei diversi contesti lavorativi pubblici e privati, hanno il compito di verificare il possesso del Green pass e che devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica; la messa a disposizione da parte del Ministero della salute in favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, di specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi, stabilendo che la stessa sia effettuata, “senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC”.
I datori di lavoro, infatti, devono limitarsi a verificare il mero possesso della certificazione verde da parte del solo personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza acquisire dati che possano, anche indirettamente, rivelare condizioni di salute o convinzioni personali, garantendo la conformità del trattamento ai principi generali del Regolamento sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation approvato con Regolamento UE 2016/679).

Principi regolatori in materia di Privacy

I principi regolatori della tutela della privacy, che devono essere rispettati nel controllo delle certificazioni verdi, sono quelli generali di “liceità, correttezza e trasparenza”, di “limitazione della finalità” e di “minimizzazione dei dati”, disattivando le funzioni che non sono compatibili con le finalità del trattamento; il principio di “integrità e riservatezza”, adottando le opportune misure tecniche e organizzative e impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio.
Riguardo all’operatività tecnica delle piattaforme per il controllo informatizzato dei Green pass si prevede, tra l’altro, che i controlli siano effettuati, in modo selettivo, sulla base delle informazioni relative ai rapporti di lavoro in essere, già disponibili nelle banche dati del Ministero dell’economia e delle finanze (limitatamente alle amministrazioni pubbliche aderenti all’app  NoiPA) e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale, garantendo che, per impostazione predefinita, ciascun datore di lavoro possa verificare il possesso della certificazione verde Covid-19 limitatamente al proprio personale.
E’, inoltre, specificato, nel citato schema di decreto, che le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli siano oggetto di registrazione in appositi log conservati per dodici mesi, ad eccezione dell’esito delle singole verifiche relative al possesso o meno di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità.

pubblicato il 15/10/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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