Come fruire delle detrazione

La detrazione spetta a tutti i soggetti passivi d’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato, che posseggano o detengano l’unità immobiliare in qualità di proprietari dell’immobile o in qualità di titolari di diritti reali o personali di godimento sull’immobile oggetto degli interventi. Spetta pertanto ai nudi proprietari, agli usufruttuari, ai titolari di diritti d'uso, di abitazione e di superficie, agli inquilini o ai comodatari, ai soci di cooperative divise e indivise, ai soci delle società semplici e agli imprenditori individuali per gli immobili non strumentali o merce. La detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sia esso il coniuge, un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e che i bonifici risultino ad esso intestati. In questo caso l’agevolazione spetta anche se l'abitazione è intestata al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

COME BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

Per usufruirne è necessario inviare prima di iniziare i lavori una comunicazione con raccomandata A.R. all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, a meno che le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedano l’obbligo della notifica preliminare alla Asl. Condizione indispensabile è che le spese siano sostenute da chi chiede il beneficio al quale devono anche essere intestati bonifici e fatture.

COME PAGARE

Le spese detraibili devono essere necessariamente pagate tramite bonifico bancario o postale dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del prestatore. Per l'acquisto di beni mobili agevolati il pagamento può avvenire anche con carte di credito o carte di debito ma non con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Il bonifico deve indicare la causale del pagamento e la norma che riconosce il beneficio. Con queste indicazioni l’intermediario (banca o posta) potrà applicare la ritenuta a titolo d’acconto sul pagamento effettuato dal committente nei confronti del prestatore, attualmente nella misura dell’8%.

DOCUMENTAZIONE

Attenzione alla documentazione che dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli uffici. Occorre porre attenzione alla conservazione dei documenti relativi all'intervento. Si tratta, nello specifico delle abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (per esempio concessioni, autorizzazioni o comunicazione di inizio lavori), così come la comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria. Nel caso in cui queste abilitazioni non fossero previste sarà sufficiente conservare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e l'attestazione che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili. Dovranno anche essere conservate la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, le ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, le fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute e le ricevute dei bonifici di pagamento. In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile diverso dai familiari conviventi, dovrà essere conservata anche la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

pubblicato il 05/06/2016

A cura di: Giuliana Liotard

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