Inefficaci gli ordini di investimento on line senza la forma scritta

La normativa speciale in materia bancaria e finanziaria, contenuta in particolare nel Testo Unico Bancario, ha, tra i suoi obiettivi, quello di garantire un’adeguata informazione dei clienti ed investitori non qualificati. A tale scopo l’art. 23 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".

La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.

CONTRATTO-QUADRO

La norma si riferisce al “contratto-quadro”, cioè al contratto generale tra  banca e risparmiatore con cui vengono regolati i servizi e le modalità di svolgimento delle singole operazioni, la periodicità, i contenuti e la documentazione da fornire al cliente in sede di rendicontazione.

La forma scritta è prevista allo scopo di assicurare all'investitore ogni informazione utile e di consentirgli di verificare, nel corso del rapporto, il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto; per questo motivo la nullità del contratto per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto.

Alla base del rapporto banca-cliente, dunque, vi è il principio che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto.

ORDINI DI INVESTIMENTO TELEFONICI

Un problema che si è posto all’autorità giudiziaria ed agli organismi di conciliazione di settore è quello di ritenere validi o altrimenti inefficaci gli ordini di investimento impartiti dal cliente attraverso canali diversi, ad esempio via telefono o via Internet.

A proposito dei primi la Corte di Cassazione (sent. 3087/2018) si è espressa a favore della loro validità, affermando che  la previsione del requisito di forma di cui all’art.23 si riferisce esclusivamente al contratto-quadro tra risparmiatore e cliente, non anche alle singole operazioni specificate in detto contratto generale, come ad esempio gli ordini d’acquisto impartiti telefonicamente, salvo che nel contratto-quadro non sia stabilito il requisito della forma scritta anche per questi ultimi.

A tale conclusione la Suprema Corte giunge considerando che la registrazione telefonica degli ordini di investimento, prevista come obbligatoria dall’art.60 del Regolamento Consob 11522/98, rappresenta già uno strumento volto a tutelare gli intermediari, consentendo loro di dimostrare la volontà manifestata dal cliente, per il quale non è imposto alcun requisito di forma.

L’ACF SUGLI ORDINI ON LINE

Tutt’altra pronuncia ha adottato di recente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), con la decisione n. 377 del 13 aprile 2018.

Ricordiamo che tale organo, attivo dal 9 gennaio 2017 è stato istituito con decreto legislativo n. 130 del 2015 in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE e si occupa di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori ed intermediari finanziari.

Nel caso oggetto di esame da parte dell’ACF il ricorrente investitore chiedeva dichiararsi la nullità delle singole operazioni di investimento, compiute on line sul canale della banca intermediaria, per mancanza di contratto quadro sottoscritto dall’investitore che contenesse tutte le informazioni relative al grado di rischio di quegli investimenti.

L’ACF, accertata la nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta, trae da tale assunto la conseguente inefficacia delle singole operazioni impartite on line.

CONTRATTO DI MANDATO

Secondo l’ACF, se il contratto quadro si qualifica come il titolo giuridico dell’affidamento (dal cliente all’Intermediario) di un’attività giuridica (il servizio o i servizi di investimento), suscettibile di essere ricondotto sotto la disciplina generale del mandato e della gestione, deve allora considerarsi il principio dell’art. 1711 c.c., secondo cui l’atto eccedente i limiti del mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Di conseguenza, afferma l’Arbitro, i contratti contestati non sono nulli, né annullabili, né risolubili, ma restano a carico dell’Intermediario nei loro  effetti, stante l’incontestabile nullità del contratto di affidamento del servizio di investimento; ciò equivarrebbe a dire che i contratti contestati sono inefficaci rispetto alla persona della Ricorrente.

Effetto ulteriore, conclude l’organismo di conciliazione, è l’obbligo dell’Intermediario di restituire gli importi investiti, seppure nei limiti della domanda presentata dalla ricorrente.

pubblicato il 03/07/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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