Concorso di colpa del terzo trasportato nei sinistri stradali

La materia della circolazione stradale è regolata dalle norme del Codice della Strada e, per quanto concerne i profili di responsabilità in caso di sinistri, dal codice civile e dalle leggi speciali sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli.


In base all’art. 2054 del codice civile il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la stessa norma prevede la responsabilità del proprietario dell’autoveicolo, in solido con il conducente, salvo che egli dimostri che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.

RESPONSABILITA’ DEL CONDUCENTE IN BASE AL CODICE CIVILE

L’obbligo risarcitorio è previsto nei confronti dei terzi, anche di coloro che, durante il sinistro, erano trasportati sul veicolo, in base al combinato disposto degli artt. 1681 c.c. e 1227 c.c.: il primo, in materia di trasporto di persone, sancisce la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

L’art. 1227 c.c., in materia di obbligazioni, disciplina il concorso di colpa tra debitore (dell’obbligazione risarcitoria) e creditore, quando questi abbia contribuito a cagionare il danno con una sua condotta colposa; in tal caso il risarcimento al creditore è ridotto in proporzione della gravità della sua condotta e degli effetti derivati, mentre non è dovuto se, usando egli l’ordinaria diligenza, si sarebbero potuti evitare i danni.

TRASPORTATO SENZA CINTURA DI SICUREZZA

Una di queste ipotesi è quella del terzo trasportato che non indossava la cintura di sicurezza a bordo dell’auto coinvolta nel sinistro; qualora egli subisca danni a seguito dell’incidente il problema che si pone è di capire se ed entro quali limiti la sua condotta negligente incida sul suo diritto al risarcimento dei danni.

Del caso si é occupata di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2531 del 30/01/2019, che decideva il contenzioso tra la terza trasportata, danneggiata a seguito di incidente, ed il proprietario del veicolo sul quale la prima viaggiava.

La Compagnia assicurativa, costituitasi in Tribunale, contestava la domanda della trasportata, chiedendo chele venisse interamente imputata la responsabilità dei danni subiti, non avendo indossato la cintura di sicurezza durante il trasporto.

Se in primo grado  la domanda della trasportata veniva accolta, con condanna del proprietario e dell’assicurazione in solido a risarcire i danni, la Corte d’appello, adita dalla Compagnia assicurativa,  ritenuto che il mancato uso della cintura fosse rilevante ai sensi dell'art. 2056 c.c. e dell’art. 1227 II comma c.c., riduceva il risarcimento, in misura proporzionale al contributo causale della danneggiata alla determinazione del danno, nella misura del 30%.

LA CORTE DI CASSAZIONE SUL PUNTO

La Corte di Cassazione, su ricorso della trasportata, richiamando principi già espressi in tema di mancato uso delle cinture di sicurezza, afferma che il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno, nè vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.

Può configurarsi, al più, un concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio; tale principio si traduce nel fatto che il conducente è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicchè la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile ad entrambi.

A conferma di ciò, si richiama l’orientamento già espresso dalla Cassazione, secondo cui qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile oltre che all'azione o all'omissione del conducente - il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa nella causazione dell’evento.

In questi casi, pertanto, il concorso di colpa del trasportato comporta una riduzione del quantum risarcitorio, nella misura di volta in volta stabilita dal giudice, a seconda della gravità della condotta.

pubblicato il 03/03/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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