L’assicurazione copre anche il sinistro stradale doloso

Un argomento molto dibattuto, tra gli addetti al settore assicurativo ed in giurisprudenza, è se la compagnia assicurativa sia tenuta a risarcire i danni provocati alla vittima di un incidente stradale cagionato con dolo dal responsabile del sinistro.

INVESTIMENTO VOLONTARIO

Il caso tipico è quello dell’investimento volontario di un pedone, da parte di un veicolo condotto da soggetto che pone in essere manovre atte a ferire o, nei casi peggiori, uccidere la vittima.

Secondo le Compagnie la copertura assicurativa in questi casi non opererebbe, in virtù di alcune norme del codice civile, nello specifico gli artt. 1900 e 1917 c.c., che stabiliscono l'esclusione dalla garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi.

La materia riguarda sia il diritto civile che il diritto penale, poiché il comportamento del responsabile dell’incidente integra il reato di lesioni ed omicidio, oltre che obbligare l’autore, e in via solidale, l’assicurazione a risarcire i danni alla vittima ed agli eventuali eredi in caso di decesso di questa a seguito del sinistro.

LE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

Con riferimento ai risvolti civilistici per le compagnie assicurative la Corte di Cassazione si è più volte espressa a favore dell’estensione della copertura anche nei casi di dolo da parte dell’assicurato che abbia cagionato volontariamente danni alla vittima.

In una recente sentenza, la n. 20786/2018, la Suprema Corte, ribadendo quanto già sostenuto in precedenti pronunce, ha affermato il principio secondo il quale "in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno".

PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ VERSO IL DANNEGGIATO

I giudici di legittimità hanno, pertanto, escluso l’applicabilità dell'art. 1917 c.c., ritenuta norma generale, sulle quali prevale la disciplina speciale in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, imperniata sul principio  di solidarietà verso il danneggiato, salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, vi è un preminente interesse pubblico alla tutela sociale dei danni derivati dalla circolazione stradale, nonché dell’interesse del danneggiato a essere ristorato nel danno subito, anche nei casi di sinistri dolosi nei quali l’autoveicolo viene utilizzato dal conducente come una vera e propria “arma” contro la vittima. 

CODICE DELLE ASSICURAZIONI

A quest’orientamento hanno aderito anche le sezioni penali della Cassazione, come dimostra la sentenza della I sez. penale n. 44165/2009, in un caso in cui un soggetto, all’uscita da una discoteca, dopo aver litigato con gli addetti alla sicurezza del locale, era salito a bordo della sua auto e li aveva investiti.

I giudici della sezione penale affermano, nella richiamata decisione, che sia le condotte colpose, sia quelle dolose, comportano l’obbligo dell’Assicurazione – responsabile civile nel processo penale - di risarcire i danni subiti dalle vittime dei sinistri stradali, come previsto dalla normativa in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica.

Il Codice delle Assicurazioni, in particolare all’art. 122, prevede infatti l’obbligo di copertura assicurativa per tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, escludendo la copertura assicurativa solo per quelli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.

pubblicato il 20/04/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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