Organi di revisione societaria: le nuove norme

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14.2.19 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155, che ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Il Codice è composto da 391 articoli, che entreranno in vigore in tempi diversi; dapprima le norme volte a snellire le procedure giudiziarie concorsuali, come anche le norme relative agli immobili in costruzione oggetto di compravendita, di cui alla parte terza del decreto, che divengono efficaci dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U..

Successivamente, entro  18 mesi dalla pubblicazione, saranno applicate le norme che regolano le procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza e le cosiddette “misure di allerta”, cioè tutte quelle procedure stragiudiziali previste per arginare il rischio di default dell’impresa e consentirne un risanamento.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Tra le norme entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vi è gran parte degli articoli contenuti nella Parte seconda del D.lgs 14/2019, dall’art. 375 all’art. 384, che introducono alcune modifiche al codice civile in materia societaria.

Oggi esaminiamo l’art. 379  del decreto, relativo alla nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, la forma più diffusa di impresa societaria su tutto il territorio nazionale.

NOMINA DEI REVISORI E ORGANI DI CONTROLLO

Le novità principali riguardano la modifica dell’art. 2477 del codice civile, in particolari i limiti dimensionali al di sopra dei quali è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore contabile.  

In particolare, in base alla riforma, tale nomina è obbligatoria nei seguenti casi:

a) se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società' obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

NUOVI LIMITI DIMENSIONALI

La novità riguarda in particolare il requisito di cui alla lettera c), poiché fino alla riforma i limiti erano di € 4.400.000 per l’attivo patrimoniale, € 8.800.000 per i ricavi, media di 50 dipendenti.
E’ stato, pertanto, esteso l’obbligo di nomina del revisore e dell’organo di controllo ad una platea più ampia di s.r.l.  

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti; fino alla riforma gli esercizi consecutivi dovevano essere due.

RICORSO AL TRIBUNALE

Altre novità riguardano la possibilità di procedere alla nomina dell’organo di controllo anche su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese, nonché la previsione degli effetti di cui all’art. 2409 c.c. se la società è priva di organo di controllo.

Quest’ultima disposizione disciplina la possibilità, per i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale, o la diversa percentuale stabilita nello statuto, di denunziare al Tribunale gravi irregolarità degli amministratori; a seguito della denunzia il giudice disporrà le ispezioni e prenderà gli opportuni provvedimenti, che possono sfociare, nei casi più gravi, nella revoca degli amministratori.

pubblicato il 11/05/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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