Allentamento delle restrizioni per i vaccinati: le nuove regole dal 5 febbraio

green pass su smartphone

Il 5 febbraio 2022 è entrato in vigore il Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (GU Serie Generale n. 29 del 04-02-2022). Tra le novità principali, l’eliminazione della durata del Green Pass per chi ha completato l’intero ciclo vaccinale con le tre dosi e per chi ha effettuato il ciclo primario (I e II dose) ed è, inoltre, guarito da Covid.

Nuova durata del Green Pass

In particolare, il decreto dispone che, per chi ha effettuato la III somministrazione, il Green Pass ha validità a partire dalla vaccinazione ultima, senza necessità di altre somministrazioni. Inoltre, per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al Covid a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo,è rilasciata la certificazione verde COVID-19, che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo; per chi, invece, abbia contratto il virus dopo la prima dose è previsto il rilascio del Green Pass con validità di 6 mesi, decorsi i quali occorrerà la seconda somministrazione.

Autosorveglianza

In caso di contatto stretto con soggetti positivi il decreto 5/22 estende la regola della "autosorveglianza", già prevista per coloro che hanno effettuato la terza somministrazione del vaccino, anche ai soggetti con due dosi e guarigione da Covid. Ricordiamo che l’autosorveglianza prevede un controllo del proprio stato di salute per almeno 5 giorni, senza alcuna limitazione delle attività, ma con l’uso della mascherina FFp2; in caso di comparsa di sintomi, è prescritto l’isolamento per 7 giorni, all’esito del quale occorre effettuare un tampone antigenico o molecolare.

DAD nelle scuole primarie

Altra rilevante novità riguarda le regole per la DAD a scuola: il decreto, infatti, distingue tra scuole primarie e secondarie. Per le prime è previsto che fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19; inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

DAD nelle scuole secondarie

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado le nuove regole prevedono che con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni. Per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Ingressi in Italia dall’estero

Infine, per chi entra in Italia dall’estero ed è in possesso di un certificato rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione da Covid il decreto prevede che nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

pubblicato il 14/02/2022

A cura di: Daniela D'Agostino

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