Distruzione e revoca del testamento

Il testamento è sempre revocabile, in tutto o in parte, e nessuno può essere costretto al contrario: la legge, infatti, all’art. 679 del codice civile, stabilisce che non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie e che ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

La norma ha lo scopo di garantire la libertà testamentaria e la possibilità di revocare disposizioni dettate sotto coercizione da parte di terzi o in momenti di particolare fragilità e stato di bisogno del disponente, che lo abbiano indotto a redigere un testamento altrimenti di contenuto diverso.

La revoca può essere espressa o tacita, cioè desumibile da fatti o comportamenti del testatore che rivelino la sua volontà di revocarlo.

REVOCA ESPRESSA

La revocazione espressa consiste in una dichiarazione di volontà, unilaterale e non recettizia, mediante la quale si rendono inefficaci le disposizioni testamentarie precedenti; può farsi soltanto con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Il testamento successivo revoca quello precedente a prescindere dalla forma utilizzata; un testamento pubblico, ad esempio, può essere reso inefficace da un successivo testamento olografo.

CANCELLAZIONE E DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO

Un’ipotesi di revoca tacita è la cancellazione, lacerazione o distruzione del testamento olografo precedentemente redatto; tali circostanze rendono inequivocabile la volontà del testatore di revocare le disposizioni in esso contenute, a meno che si provi che la distruzione non sia stata intenzionale oppure che essa è stata causata da altri.

L’art. 684 c.c., in proposito, dispone che il testamento olografo  distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

TESTAMENTO POSTERIORE

Un caso particolare, esaminato della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8031 del 21/03/2019 , si ha quando il testatore cancelli il testamento con il quale egli disponeva la revoca di un testamento redatto anteriormente.

La questione riguarda l’applicabilità, in questi  casi, dell’art. 683 c.c., che disciplina gli effetti della revoca del testamento posteriore, oppure l’art. 681 c.c., relativo alla revocazione della revocazione.

Più in dettaglio, l’art. 683 c.c. stabilisce che la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, come nei casi di indegnità ed incapacità dell’erede o legatario; in sostanza, il testamento posteriore, con cui espressamente viene revocato il primo, conserva sempre la sua efficacia.

Fa eccezione, secondo la Suprema Corte, l’ipotesi in cui il testamento posteriore sia stato volontariamente cancellato o distrutto dal testatore. 

REVOCAZIONE DELLA REVOCAZIONE

In questo caso, afferma la Corte, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l’articolo 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l’art. 681 c.c. che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione.

Quest’ultima fattispecie si verifica quando, espressamente o tacitamente, il testatore pone in essere atti che esprimono la  volontà di annullare gli effetti della revoca del testamento, in tal modo facendo rivivere le precedenti disposizioni; ciò, appunto, può avvenire anche distruggendo o cancellando il testamento posteriore che revoca il primo.

pubblicato il 29/05/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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