La tutela del consumatore per l’acquisto di bene difettoso

Il Codice del Consumo, di cui al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, agli art. 128-135, disciplina i contratti di compravendita dei beni di consumo, cui sono equiparati i contratti di permuta e fornitura di beni e servizi.
Ricordiamo che le norme del Codice del Consumo riguardano i rapporti tra commercianti, professionisti ed imprenditori nei confronti di soggetti che agiscono come semplici consumatori, cioè al di fuori della loro attività professionale.

Obblighi e responsabilità del venditore

Tra i principali obblighi del venditore vi è quello di fornire un bene conforme all’uso ed alle caratteristiche intrinseche, risultanti anche dalle etichette e dalle pubblicità, privo di difetti; a tale proposito l’art. 129 del Codice dispone che non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità derivi da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Nel caso in cui il bene, dopo l’acquisto, presenti difetti il venditore ne è responsabile ed è tenuto, ai sensi dell’art. 130 del predetto Codice, a sostituirlo o ripararlo, ove possibile, ed a risarcire i danni al consumatore.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo dalla richiesta del consumatore;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Termini di prescrizione e denuncia dei vizi

Quanto ai termini di prescrizione, l’art. 132 stabilisce che il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene; il consumatore, a sua volta, decade dai suoi diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
La stessa norma stabilisce una presunzione di responsabilità del venditore se i difetti si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità; ciò significa che, qualora il difetto emerga entro sei mesi dalla consegna, il consumatore non deve dimostrare che i difetti siano imputabili al venditore, poiché la legge presume la sua responsabilità.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

Prevalenza delle norme del Codice del Consumo

La Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 13148/2020, relativa al caso di un acquirente di auto usata, che aveva citato per danni la concessionaria venditrice, afferma che, nel caso di vendita di beni di consumo, la disciplina applicabile è quella del Codice del Consumo e che, solo per i casi residuali, si deve tener conto delle norme generali in materia di compravendita contenute nel codice civile.
In particolare, la Suprema Corte osserva che in tema di vendita di beni di consumo si applica innanzitutto la disciplina del Codice del consumo, potendosi applicare la disciplina del
codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina generale.
Ne consegue che, riguardo alla denuncia dei vizi del bene, si presume che essi, ove si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sul venditore l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c., che impone a chi agisce in giudizio di dimostrare la responsabilità della controparte.

pubblicato il 09/09/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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