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La donazione tra coniugi è regolata dalla legge, per evitare abusi nel matrimonio. La forma solenne e le tutele previste assicurano che tali atti siano eseguiti con consapevolezza, rispettando i diritti di entrambe le parti.
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Alla base della separazione consensuale ex art. 158 c.c. vi è l’accordo tra i coniugi finalizzato sia alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i medesimi, sia alla regolamentazione dei rapporti con i figli, per il tempo successivo alla separazione.
L’art. 19 legge 74/1987 non opera alcuna distinzione tra atti aventi ad oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, né contiene una limitazione dell'ambito di operatività del regime di esenzione alle sole imposte indirette.
Per pagare i propri creditori, quando si è in sovraindebitamento, è possibile fare ricorso agli strumenti di composizione delle crisi in modo da definire ogni pendenza con i creditori ed evitare l’espropriazione di beni di proprietà.
Il mantenimento reciproco tra coniugi è giuridicamente fondato sul dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascuno degli sposi, previsto all’articolo 143 del codice civile; tale obbligo permane anche in caso di separazione dei coniugi.
Il punto su cui dovranno pronunciarsi le Sezioni Unite è se la sentenza di divorzio, pronunciata su ricorso congiunto delle parti, possa contenere una clausola con la quale si attui un trasferimento immobiliare senza previo controllo notarile.
Tra gli atti a titolo gratuito rientra, per giurisprudenza consolidata, il fondo patrimoniale, anche nel caso in cui sia funzionale al mantenimento del coniuge economicamente più debole, in caso di separazione consensuale omologata
L’art. 13 della legge n. 431/1998, nella parte relativa all’ammontare dei canoni di locazione, sancisce la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
Con la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 sono stati introdotti alcuni strumenti giuridici per consentire al debitore sovraindebitato di ridurre gradualmente la propria esposizione ed ai creditori di ottenere il soddisfacimento, seppure parziale, dei crediti.
La violazione degli accordi di cui al "preliminare di preliminare", in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto, una responsabilità contrattuale da inadempimento con conseguente risarcimento