Al pagamento il canone di abbonamento alla televisione

Il canone di abbonamento alla televisione di cui abbiamo già parlato qualche giorno fa, è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38), si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica. Si ricorda che con famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989). Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

CHI PAGA IL CANONE?

La norma, che sfiora il secolo di età, prevede infatti che chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.

LEGGE DI STABILITA' 2016

 La Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) ha introdotto alcune importanti novità riguardanti il canone di abbonamento. Innanzi tutto per l'anno 2016 il canone di abbonamento per uso privato è stato ridotto ad euro 100, rispetto ai 113,50 euro dell'anno scorso (l'originaria disposizione prevedeva un canone annuo di 81 lire...). Inoltre, la presunzione di detenzione è stata ampliata. L'esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica, fa infatti desumere la detenzione di un apparecchio televisivo.

COME PAGARE

Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione che produce i propri effetti a seconda della data di presentazione.

In questo caso, il pagamento del canone di abbonamento non può che avvenire con addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Il primo addebito del canone viene effettuato con il pagamento della prima fattura successiva al 1° luglio 2016. Dal 2017 il pagamento avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno.

Nel caso, invece, in cui nessuno dei componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il pagamento deve avvenire mediante il modello F24. Quest'anno il pagamento deve essere eseguito entro il 31 ottobre. Anche i cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale deve effettuare il pagamento tramite modello F24. Per gli esercizi pubblici, invece, il canone di abbonamento speciale in caso di possesso di apparecchi radio o TV, continua ad essere pagato con le modalità tradizionali. Il canone può essere pagato anche con addebito sulla pensione da quei cittadini titolari di abbonamento alla televisione che abbiano un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro. La richiesta deve essere avanzata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.

DISDETTA DELL'ABBONAMENTO

 I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono disdire l’abbonamento se non detengono più apparecchi televisivi in alcuna abitazione, devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione con il modello appositamente predisposto per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica.

CASI PARTICOLARI DI ESONERO

Sono esonerati i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata abbiano un apparecchio televisivo proprio o di un componente della loro famiglia anagrafica. La richiesta di esenzione in questo caso ha validità annuale.

Anche i cittadini che hanno compiuto 75 anni titolari di un reddito annuo non superiore a 6.713 euro possono presentare la richiesta di esenzione. Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile. Coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, il termine scade il 31 luglio. In questo caso non sono necessarie dichiarazioni per gli anni successivi a quello in cui viene fatta la richiesta e, venendo meno i requisiti necessari per beneficiare dell'esenzione, il canone di abbonamento dovrà essere versato.

Se nel corso dell’anno viene attivato per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, la richiesta di esenzione deve essere inviata entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.

Sono parimenti esentati gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia. La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata anche per comunicare il venir meno dei presupposti indicati in una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. E' il caso, per esempio, di cessazione anticipata dell'incarico diplomatico.

DICHIARAZIONE DI ESONERO E ISTANZA DI RIMBORSO

La dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del canone TV possono essere spedite per raccomandata, senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1 Sat, Sportello abbonamenti tv, Casella Postale 22, 10121 Torino oppure possono essere consegnate presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Può anche essere utilizzata l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. La dichiarazione può essere considerata valida purché abbia la forma di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, se contiene tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. Se non possiede questi requisiti, la dichiarazione è inefficace.

pubblicato il 01/08/2016

A cura di: Giuliana Liotard

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