Bonus psicologo 2022

seduta dallo psicologo

L’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022. ha introdotto il cosiddetto bonus psicologo, che consente, in base ai requisiti reddituali, a chi soffre di stress, ansia o altri disturbi legati alla pandemia, di effettuare sedute di psicoterapia, usufruendo di un bonus fino a un massimo di € 600.

Circolare INPS

La circolare INPS del 19 luglio 2022 n. 83 chiarisce l’ambito di applicazione del provvedimento e specifica le condizioni e le modalità per la presentazione della domanda, che dovrà essere inviata telematicamente accedendo al sito web dell’INPS, nella sezione "Contributo sessioni psicoterapia", oppure tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde reperibile sul portale INPS.

Il beneficio in argomento verrà erogato sotto forma di bonus con valore non superiore a 600 euro, suddivisi in massimo 50 euro a seduta, modulato in base all’ISEE del richiedente. Per quanto riguarda le condizioni per l’erogazione del bonus, l’articolo 2 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022 prevede che possano accedere alla prestazione tutte "le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico".

Fasce ISEE

Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del soggetto residente in Italia al momento della presentazione della domanda, in presenza di ISEE in corso di validità non superiore a € 50.000 euro.

L’importo del bonus viene commisurato alle seguenti fasce ISEE:

  • inferiore a 15.000 euro: l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
  • tra i 15.000 e i 30.000 euro: l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
  • superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Il richiedente può presentare domanda per sé o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario o per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno. Nella domanda dovrà essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale predetto.

Verifica requisiti

Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili. L'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche; al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione.

Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale, nonchè tramite sms o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile secondo la medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”. La domanda si considera rigettata in assenza dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto interministeriale citato.

Accoglimento della domanda

In caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione.
Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco, decorso inutilmente tale termine il bonus sarà revocato.

Qualora venga raggiunto il limite di disponibilità delle risorse, la domanda si considera accolta, ma l’INPS non provvederà all’erogazione del beneficio, fatta salva l’eventuale riassegnazione di risorse non utilizzate. Ai fini del riconoscimento e dell’assegnazione del bonus in esame, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, sarà data priorità alle persone richiedenti con ISEE più basso e, a parità di ISEE, la priorità sarà determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Utilizzo del bonus

Il richiedente, ricevuta da parte dell’INPS la comunicazione di accoglimento della domanda, ha 180 giorni di tempo per l’utilizzo del codice univoco. Riguardo alle modalità di utilizzo del bonus, a ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.

pubblicato il 28/07/2022

A cura di: Daniela D'Agostino

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