Prova del pagamento mediante assegno

assegno

In altre occasioni ci siamo occupati del caso in cui, in un rapporto contrattuale che preveda un’obbligazione di pagamento, questo venga effettuato mediante assegni bancari.

Dimostrazione del pagamento

Abbiamo visto che, nel caso in cui il creditore citi in giudizio l’obbligato, affermando di non essere stato pagato totalmente o parzialmente, per il debitore non sarà sufficiente dimostrare l’avvenuto pagamento con la produzione della sola matrice degli assegni. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che le matrici dell'assegno costituiscono una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo e della prova dell'incasso, non hanno alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento (Cass. n. 15709/2021).

Consegna degli assegni

Viceversa, la prova della consegna dell’assegno al creditore esonera l’obbligato dal fornire l’ulteriore prova che il titolo sia stato incassato, come precisato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 33566/2021 del 11 novembre 2021, caso in cui l’acquirente di un terreno era stato citato in giudizio dal venditore, il quale affermava che gli assegni consegnati dall’acquirente non erano stati incassati, chiedendo quindi la condanna al pagamento dell’acquirente.

Il venditore aveva prodotto in giudizio il contratto di compravendita del terreno, nel quale erano menzionati gli assegni dati dall’acquirente a titolo di pagamento del prezzo; la prova dell’avvenuta consegna dei titoli, pertanto, risultava documentalmente.

Prova a carico del possessore dell’assegno

Secondo la Cassazione, in materia valgono i seguenti principi:

  • nel caso in cui il pagamento venga effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo";
  • poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo, invece, al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento.

Nel caso specifico esaminato dalla Suprema Corte, pertanto, il compratore poteva ritenersi esonerato dall’onere di dimostrare l’avvenuto incasso della somma da parte del venditore, sul quale incombeva la dimostrazione del mancato incasso.

Conclusione

Dai principi richiamati in materia, pertanto, si ricava che, in caso di pagamento mediante assegno, chi è tenuto ad effettuare il pagamento deve dimostrare soltanto di aver consegnato l’assegno all’altra parte; a tal fine, tuttavia, non è sufficiente esibire la matrice del titolo di credito, ma occorre fornire altre prove, ad esempio una fotocopia dell’assegno consegnato con la firma del prenditore per ricevuta. Incombe su chi deve ricevere il pagamento la prova del mancato incasso dell’assegno; in questo caso basterà produrre in giudizio l’assegno stesso, poiché, come precisato dalla Cassazione nell’ordinanza anzidetta, il possesso del titolo da parte del creditore implica il mancato pagamento della somma ivi indicata.

pubblicato il 23/02/2022

A cura di: Daniela D'Agostino

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