Legge di Bilancio 2018: gli sgravi per le assunzioni

Pochi giorni prima dello scioglimento delle Camere è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2017.

Si tratta di un provvedimento che riguarda diversi settori e prevede molte misure da attuare nel corso del prossimo anno, che coinciderà, peraltro, con l’inizio della nuova legislatura.

MISURE  PRINCIPALI

Citando solo alcune delle misure previste si va dagli sgravi fiscali per le assunzioni al “bonus bebè”, che verrà confermato per il 2018, dal “bonus verde” per la sistemazione delle aree verdi agli incentivi per l’informatizzazione e innovazione tecnologica delle imprese e la formazione dei dipendenti (programma Industria 4.0); stanziato anche un Fondo per le persone che assistono malati in casa; modificate le scadenze per le dichiarazioni fiscali (il 23 luglio per la dichiarazione precompilata, il 30 settembre per il c.d. spesometro, il 31 ottobre per i modelli 770, Unico e le dichiarazioni Irap); confermato il rinnovo dei contratti dei lavoratori del pubblico impiego, compresi gli insegnanti, con un aumento di 85 euro in busta paga e previsti fondi per la stabilizzazione degli insegnanti precari (50 milioni nel 2018 e 150 milioni all’anno dal 2019), mentre sul fronte delle pensioni anticipate passano da 11 a 15 le categorie di lavori usuranti, con uno sconto per le donne lavoratrici di un anno per figlio con un tetto di due anni.

Altre misure riguardano finanziamenti ai progetti di mobilità sostenibile da realizzare nei Comuni, finanziamenti per la “Smart Road” (trasformazione digitale della rete stradale nazionale), la previsione del primo soccorso sui treni, l’applicazione della Web Tax a partire dal 2019; per tutte le altre si rinvia alla lettura del provvedimento legislativo.

INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI

Ci soffermiamo oggi sulla parte del testo riguardante gli incentivi  per le assunzioni dei giovani.

La legge prevede che ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 30 anni (35 per le assunzioni entro il 31.12.2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103.

CONDIZIONI

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero contributivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito.

L'esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di eta' alla data della prosecuzione.

L'esonero contributivo si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

CASI DI ESONERO TOTALE

L’esonero e' elevato alla misura del 100% (esonero totale) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attivita' di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

COOPERATIVE SOCIALI

Ulteriori benefici sono previsti per le cooperative sociali, che assumeranno a tempo indeterminato,  dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, stranieri a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, sotto forma di contributi per la riduzione o lo sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dei lavoratori assunti.  

ESCLUSIONI

L'esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

pubblicato il 11/01/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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