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L’attuale orientamento è quello di consentire l’applicazione dell’art. 1460 c.c. anche al contratto di locazione, dunque ammettere la sospensione del pagamento dei canoni, o la riduzione dell’importo pattuito.
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel proprio sito le risposte alle domande poste dagli abbonati sul pagamento del canone Rai ad uso privato. Le più recenti risposte sono relative all'addebito del canone tv nelle fatture elettriche
La materia delle locazioni è disciplinata per gli aspetti più generali dal codice civile, agli artt. 1571 e seguenti, oltre che da leggi speciali, tra cui in primo luogo la legge n. 392/1978, cosiddetta sull’ “equo canone”
Tra i casi di impossibilità sopravvenuta rientra principalmente la “causa di forza maggiore”, intesa come evento imprevedibile ed inevitabile che non consente di portare a termine l’obbligazione contrattuale.
L’art. 79 della legge n. 392 del 1978 stabilisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla medesima legge.
Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38), si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica.
Con il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cd. decreto “Ristori”), all’art. 9 quater, il nostro Governo ha previsto lo stanziamento di fondi in favore dei proprietari di immobili concessi in locazione ad uso abitativo.
L’art. 13 della legge n. 431/1998, nella parte relativa all’ammontare dei canoni di locazione, sancisce la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
E’ frequente, nella pratica, che proprietario e conduttore concordino un canone diverso e maggiorato rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, al fine di far conseguire al proprietario un risparmio di spesa
Il giudice chiamato a pronunciarsi nella causa di risoluzione del contratto, pertanto, dovrà valutare se il mancato pagamento del canone di locazione possa ritenersi un grave inadempimento, avuto riguardo all’interesse del proprietario.
Le locazioni ad uso diverso dall’abitativo sono disciplinate, oltre che dalle norme generali del codice civile sulle locazioni, agli articoli 27 ss. della legge n. 392/78, conosciuta come legge sull’equo canone.