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La mancata consegna del contratto non ne compromette la validità. L'art. 117, comma 3, t.u.b. prevede la nullità solo per inosservanza della forma prescritta, non per la mancata consegna del documento.
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La responsabilità contrattuale stabilisce che un debitore è tenuto a risarcire il danno se non adempie esattamente alla prestazione dovuta, a meno che possa dimostrare che l'inadempimento sia stato causato da circostanze non imputabili a lui.
Nelle stipule contrattuali è frequente l’inserimento della clausola risolutiva espressa, mediante la quale i contraenti convengono espressamente che, nel caso di inadempimento di una determinata obbligazione, il contratto si risolve automaticamente.
La conformità al principio di buona fede contrattuale è un criterio di cui occorre tener conto per valutare la legittimità della richiesta di pagamento dei canoni scaduti. Questa, infatti, impone alle parti di tenere un comportamento corretto e adeguato.
Una delle regole fondamentali nella contrattazione tra le parti è quella che impone di comportarsi secondo correttezza e buona fede reciproca, evitando comportamenti volti ad eludere aspetti del contratto, o a porre in essere condotte scorrette.
La disciplina del credito al consumo è contenuta negli artt. 121 e ss del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), successivamente modificata da ulteriori interventi legislativi e, per il recesso, nel d. lgs. 206/2005.
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento di entrambe le parti, a prescindere dal consenso, ciò di cui bisogna tenere conto è la volontà reciproca di svincolarsi dal rapporto contrattuale.
Con la clausola penale viene predetermintato contrattualmente un importo da versare a carico della parte che si rende inadempiente in toto oppure che ritarda nell'adempimento della sua prestazione specifica.
Tra i casi di impossibilità sopravvenuta rientra principalmente la “causa di forza maggiore”, intesa come evento imprevedibile ed inevitabile che con consente di portare a termine l’obbligazione contrattuale.
Si parla di concorso di colpa del danneggiato, tutte le volte che a determinare il fatto che ha causato il danno abbia contribuito, seppure in minima parte, la condotta di colui che ha subito il danno medesimo.
La struttura sanitaria che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose per inadempiemnto contrattuale
La violazione degli accordi di cui al "preliminare di preliminare", in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto, una responsabilità contrattuale da inadempimento con conseguente risarcimento
L’azione per il risarcimento dei danni da parte del creditore deve essere preceduta da un atto di costituzione in mora del debitore, consistente in una intimazione ad adempiere la prestazione entro un determinato termine.
La riforma del condominio, introdotta dalla legge 220/2012, ha modificato sensibilmente la disciplina in materia, con paticolare riguardo alla figura dell'amministratore ed agli obblighi cui è tenuto nell'esercizio del suo mandato.
Un aspetto molto delicato relativo alla figura del mediatore è quello della sua responsabilità riguardo al buon esito dell’operazione contrattuale ed ai requisiti del bene oggetto di compravendita o locazione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, negli ultimi anni, ha affermato che non tutte le alienazioni o cessioni di beni con scopo di garanzia sono illecite, in quanto possono rispondere a particolari esigenze economiche delle parti.
AL fine di agevolare gli affari economici nella prassi è frequente la previsione contrattuale della facoltà di nomina di un altro soggetto contraente, che diverrà l’effettivo titolare dei diritti e doveri negoziali.
La Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" aggiornate recentemente con il Provvedimento del 15 luglio 2015, che regolano i contratti bancari.
Gli adempimenti ipocatastali rientrano tra gli obblighi del notaio nei confronti del cliente che a lui si rivolge per la stipula di un atto immobiliare, obblighi la cui violazione comporta per il notaio responsabilità contrattuale