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Le novità introdotte dalla riforma riguardano tanto le norme sostanziali quanto quelle processuali, considerata la possibilità da parte dei coniugi di poter domandare direttamente il divorzio anche dopo la separazione.
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Alla base della separazione consensuale ex art. 158 c.c. vi è l’accordo tra i coniugi finalizzato sia alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i medesimi, sia alla regolamentazione dei rapporti con i figli, per il tempo successivo alla separazione.
L'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata per revocare gli effetti del trasferimento di beni. I requisiti richiesti, però, sono differenti a seconda che si tratti di un atto a titolo oneroso o un atto a titolo gratuito.
In assenza di un legame matrimoniale, il coniuge che intende allontanare il partner non ha il diritto di farlo a proprio arbitrio, a meno che, ovviamente, non siano presenti circostanze eccezionali come una minaccia per l'incolumità.
Il mantenimento reciproco tra coniugi è giuridicamente fondato sul dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascuno degli sposi, previsto all’articolo 143 del codice civile; tale obbligo permane anche in caso di separazione dei coniugi.
In sede di separazione diviene importante condurre degli accertamenti tributari in modo da dimostrare i patrimoni dei coniugi e accertare chi dei due debba prestare assistenza economica, a maggior ragione se si hanno dei figli.
L’art. 19 legge 74/1987 non opera alcuna distinzione tra atti aventi ad oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, né contiene una limitazione dell'ambito di operatività del regime di esenzione alle sole imposte indirette.
L’argomento della possibile incidenza del reddito di cittadinanza sull'assegno di mantenimento è stato affrontato dagli interpreti del diritto e in alcune sedi di tribunale, mentre ancora non vi sono pronunce della Corte di Cassazione.
Acquistare un immobile per poi intestarlo al proprio partner può avvenire, spesso, per esigenze di carattere finanziario. Cosa succede, però, all'immobile quando la coppia si separa? Rimane nelle mani dell'intestatario o torna a chi lo ha acquistato?
La riforma in oggetto ha ampliato i casi di ricorso alla separazione assistita alle coppie di fatto, includendovi anche la regolazione dei rapporti economici e delle questioni relative ai figli. Sono state sancite, infatti, novità sul diritto di famiglia.
È importante mediare il diritto alla bigenitorialità con l’interesse reale e concreto del minore, in modo da evitare che ques'ultimo possa sviluppare delle problematiche o dei traumi. Evitando, dunque, di ricorrere a soluzioni estreme.
Ci sono alcuni criteri da tenere in considerazione per valutare la capacità lavorativa del beneficiario degli assegni di mantenimento, come ad esempio l'attitudine al lavoro e i fattori ambientali che influiscono sul soggetto.
In caso di separazione consensuale l’assegno decorre per legge dalla data di deposito del ricorso per l’omologa della sentenza, cioè del provvedimento con cui il giudice del tribunale convalida la separazione, rendendola efficace.
Il condominio non può richiedere il pagamento delle spese al coniuge assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, dunque, si rivolgerà al proprietario e poi spetterà a questi rivalersi sul coniuge assegnatario dell'immobile.
In caso di separazione giudiziale, viene presa in considerazione la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi e se sussiste squilibrio economico, viene stabilito il diritto all'assegno di mantenimento per il coniuge svantaggiato.
In caso di separazione e divorzio, il Tribunale provvede, tra l’altro, all’assegnazione della casa coniugale, cioè dell’abitazione nella quale fino a quel momento i coniugi ed i loro figli, ove presenti, hanno vissuto.
Un figlio maggiorenne non ha sempre diritto al mantenimento, solo nel caso in cui riesca a dimostrare che, ultimato il percorso di studi, si sia impegnato attivamente per la ricerca di un’occupazione, in base alle reali condizioni del mercato del lavoro.
La casa “coniugale” o “familiare” è quella che i coniugi decidono di fissare come residenza comune; ciò, tuttavia, non impedisce la possibilità, per periodi determinati legati ad esigenze lavorative o di altra natura, di vivere in abitazioni diverse.
Il diritto di “subentro” del coniuge assegnatario si ha anche nel caso di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica o agevolata, come pure nei casi di alloggi di cooperative destinati a particolari categorie di soggetti.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore.
A seguito del divorzio, un motivo che determina la revoca dell’assegno di mantenimento è l’instaurazione, da parte del coniuge beneficiario dell’assegno, di una convivenza more uxorio, cioè al di fuori del matrimonio.
Il punto su cui dovranno pronunciarsi le Sezioni Unite è se la sentenza di divorzio, pronunciata su ricorso congiunto delle parti, possa contenere una clausola con la quale si attui un trasferimento immobiliare senza previo controllo notarile.
Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni è subordinato alla valutazione del Tribunale investito della decisione, ben potendo cessare con il raggiungimento della maggiore età dei figli.
Nel caso di collocazione prevalente dei figli presso uno dei due genitori, in capo al genitore non collocatario sussiste il diritto-dovere di visita e di cura, oltre che mantenimento economico nelle modalità disposte dal giudice.
In presenza di un caso di separazione tra coniugi, tra le prime cose che il Tribunale deve fare, c'è l'occuparsi dell’assegnazione della casa coniugale, cioè dell’abitazione nella quale fino a quel momento i coniugi e i loro figli hanno vissuto.
Tra gli atti a titolo gratuito rientra, per giurisprudenza consolidata, il fondo patrimoniale, anche nel caso in cui sia funzionale al mantenimento del coniuge economicamente più debole, in caso di separazione consensuale omologata
La revoca del beneficio fiscale sulla prima casa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in caso di vendita a terzi in esecuzione di un accordo di separazione, è illegittima in quanto si pone in contrasto con la l'art. 19 l. 74/87
Per costante giurisprudenza le somme corrisposte a titolo di mantenimento non sono ripetibili, cioè restituibili dal coniuge che le ha ricevute, in quanto rispondono ad un dovere di solidarietà ed assistenza.
La Suprema Corte afferma che l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro del figlio, con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore.
In caso di separazione tra coniugi tra i primi provvedimenti che il Tribunale deve adottare vi è quello riguardante l’assegnazione della casa familiare, nella quale fino a quel momento i coniugi ed i loro figli hanno vissuto.