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In Italia, le coppie di fatto non hanno ancora la stessa protezione delle coppie sposate in quanto disciplinata solo incidenter tantum dalla legge Cirinnà maggiormente improntata alla tutela delle unioni civili.
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In assenza di un legame matrimoniale, il coniuge che intende allontanare il partner non ha il diritto di farlo a proprio arbitrio, a meno che, ovviamente, non siano presenti circostanze eccezionali come una minaccia per l'incolumità.
Le novità introdotte dalla riforma riguardano tanto le norme sostanziali quanto quelle processuali, considerata la possibilità da parte dei coniugi di poter domandare direttamente il divorzio anche dopo la separazione.
Non si può estendere la disciplina fiscale di esenzione prevista in materia di separazione e divorzio anche alle ipotesi di cessazione della convivenza di fatto e alle unioni civili disciplinate dalla legge Cirinnà.
Secondo la Corte di Cassazione l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto non determina, necessariamente, la perdita automatica e integrale del diritto all'assegno di divorzio.
Il possesso, regolato dall’art. 1140 c.c., è il controllo di fatto che una persona esercita su un bene, senza necessariamente esserne il proprietario. Riguarda sia beni mobili che immobili e si differenzia molto dal diritto di proprietà.
L’assegno divorzile può essere revocato in qualsiasi momento dal giudice se cambiano le condizioni che ne avevano determinato l’ammissione; uno dei motivi di revoca dell’assegno è l’instaurazione, da parte del coniuge beneficiario, di una nuova relazione.
La riforma in oggetto ha ampliato i casi di ricorso alla separazione assistita alle coppie di fatto, includendovi anche la regolazione dei rapporti economici e delle questioni relative ai figli. Sono state sancite, infatti, novità sul diritto di famiglia.
A seguito del divorzio, uno dei motivi che può comportare la revoca dell’assegno di mantenimento è l’instaurazione, da parte del coniuge beneficiario dell’assegno, di una convivenza more uxorio, cioè al di fuori del matrimonio
Il mantenimento reciproco tra coniugi è giuridicamente fondato sul dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascuno degli sposi, previsto all’articolo 143 del codice civile; tale obbligo permane anche in caso di separazione dei coniugi.
A seguito del divorzio, un motivo che determina la revoca dell’assegno di mantenimento è l’instaurazione, da parte del coniuge beneficiario dell’assegno, di una convivenza more uxorio, cioè al di fuori del matrimonio.
Una prassi molto diffusa nelle società di persone è quella di provvedere, nel corso dell’anno, ad erogare ai soci acconti sugli utili, in modo da garantire loro delle entrate periodiche.
Il risarcimento dei danni, in seguito a sinistro stradale, può essere richiesto dagli eredi della vittima sia a titolo ereditario, sia a titolo personale. Sulla convivenza come discriminante per l'accesso al risarcimento si è discusso a lungo.
I genitori sono chiamati a rispondere dell'illecito compiuto dal minore nel caso di violazione dei doveri inerenti la sua vigilanza (culpa in vigilando) come pure per la mancata educazione (culpa in educando).
Con la “legge Cirinnà”, n. 76/2016, è stata regolamentata la materia delle convivenze di fatto, cioè di tutte quelle situazioni di convivenza che non rientrano nell'ambito del matrimonio e dalle unioni civili.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.118 del 21 maggio 2016 è stata pubblicata la legge n. 76 del 20 maggio 2016, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Dalle società irregolari si distinguono le società di fatto, che, oltre a non essere iscritte nel registro imprese come le prime, sono prive di atti formali che ne sanciscono la costituzione
Con la sentenza n. 213/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 comma 3 l. 104/92 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso retribuito
La cosiddetta Legge Cirinnà, L. 76/2016 in vigore dal 5 giugno 2016, regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso, disciplina le convivenze di fatto ed incide, tra l'altro, sul loro regime patrimoniale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10216/2021, torna ad occuparsi dei presupposti per l’accertamento da parte del Tribunale, in sede pre-fallimentare, delle condizioni necessarie per la dichiarazione di fallimento.
L’errore di calcolo nella delibera di ripartizione delle spese condominiali integra un vizio di annullabilità, che può essere fatto valere impugnando la delibera nei 30 giorni dall’adozione o, per il condomino assente, dalla comunicazione della stessa.
La dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma valutazione del giudice del fallimento, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, come ha precisato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.23494/2020.
Il danno morale non è accertabile clinicamente e va prontamente distinto dal danno biologico. In caso di richiesta di risarcimento dei danni morali, dunque, come si può procedere? Cosa dice la Giurisprudenza in materia?
Si parla di concorso di colpa del danneggiato, tutte le volte che a determinare il fatto che ha causato il danno abbia contribuito, seppure in minima parte, la condotta di colui che ha subito il danno medesimo.
Si è in presenza di interposizione fittizia di manodopera quando i dipendenti della società appaltatrice sono di fatto assoggettati al potere organizzativo della società committente, che rimane l’effettivo datore di lavoro
Il pignoramento presso terzi inizia con la notifica da parte del creditore procedente dell’atto di pignoramento al debitore ed al terzo, il quale, ricevuto l’atto, ha dieci giorni di tempo per rendere la sua dichiarazione.
Il GDPR, all’art. 83, individua le ipotesi in cui si applicano sanzioni amministrative, sancendo innanzitutto il principio di proporzionalità della pena alla violazione, in considerazione della gravità del fatto commesso
La mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per l'accoglimento della domanda è di per sè manifestazione di negligenza del difensore, salvo che egli dimostri di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile.
In base all’art. 2043 del codice civile, relativo alla responsabilità extracontrattuale, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno.
Anche il solo fatto di non stampare la documentazione, costituisce un occultamento della stessa agli accertatori. Lo afferma la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 35173 depositata il 18/07/2017.