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Simulare una locazione con un comodato può portare alla nullità del contratto, se accertata. Ciò rende inefficaci le obbligazioni contrattuali, impedendo al locatore di richiedere i canoni verbali, con potenziali contenziosi e gravi risvolti civili.
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La locazione commerciale è un contratto previsto per legge, in cui un locatore concede l'uso ed il godimento di un immobile a un conduttore, per attività imprenditoriali, industriali, commerciali o artigianali.
Per evitare frammentazioni e mantenere la competitività, il legislatore ha introdotto il "patto di famiglia" con l'art. 2 della Legge 14 febbraio 2006 n. 55 cercando per quanto possibile di evitare tensioni tra gli eredi.
L’art. 34 della legge n. 392 del 1978 dispone che in caso di cessazione di un rapporto di locazione di immobile ad uso commerciale il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità
Lo scopo dell’avviamento commerciale, nelle locazioni non abitative, è quello di risarcire il conduttore, ristabilendo l’equilibrio contrattuale alterato a seguito della cessazione della locazione.
Vengono presi in considerazione i seguenti istituti giuridici: il contratto preliminare di compravendita, il contratto per persona da nominare, il mandato con rappresentanza, il contratto di conto corrente cointestato, la società di fatto.
Ai fini della dichiarazione di fallimento occorre un’attenta analisi dei requisiti dimensionali ed organizzativi dell’imprenditore, nonché una valutazione adeguata dell’attività e dell’oggetto sociale
La disciplina del fallimento è contenuta in una legge speciale risalente ad epoca anteriore alla costituzione della Repubblica, il R.D. 16 marzo 1942 n. 267, cui sono state apportate molte modifiche nel corso del tempo.
Cosa succede se il promissario venditore non adempie l’obbligo, previsto nel preliminare, di stipulare il contratto definitivo, dunque non trasferisce la proprietà dell’immobile al promissario acquirente?
Il Parlamento ha approvato la legge n. 5/2018, recante nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico e promozionale.
L’indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non è dovuta per le attività che non comportino un contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, come dispone l’art. 35 l. 392/78.
L’art. 1 della Legge Fallimentare stabilisce quali sono i requisiti soggettivi che l’imprenditore deve avere per essere assoggettabile a procedura fallimentare, applicabili anche alle farmacie secondo la Corte di Cassazione.
Un’importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 18748/2016, segna un deciso cambio di orientamento in tema di riconoscimento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale
L’orientamento più recente della Cassazione è quello di escludere la qualifica di impresa, dunque anche l’assoggettabilità a fallimento, soltanto qualora l’attività sia svolta in modo del tutto gratuito, senza che rilevi il fine altruistico perseguito.
Se l’imprenditore aveva concluso dei contratti ancora in corso alla data del fallimento, il curatore fallimentare può decidere se portare avanti l’obbligazione assunta dall’imprenditore oppure sciogliere il rapporto.
È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero, oppure induce in errore il consumatore medio e, in ogni caso, lo induce ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso.
Vi sono requisiti che consentono all’imprenditore di non essere assoggettato alla procedura di “liquidazione giudiziale”, espressione che ha sostituito il termine “fallimento”
La dismissione della qualità di imprenditore deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa
Un tipo particolare di vendita commerciale, per la quale la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di esercitare il diritto di prelazione ed il diritto di riscatto, è la vendita “in blocco”.
Oltre ad avere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli art. 1 e 15 della legge fallimentare, l’imprenditore, per essere assoggettato alla procedura fallimentare, non deve svolgere attività agricola.
Segnaliamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 13850 del 22 maggio 2019, nella quale è stata chiarita la posizione del creditore che non abbia accettato l’accordo proposto dall’imprenditore, benchè omologato.
Secondo autorevole dottrina rientrerebbero nell'attività di impresa non solo gli atti che fanno acquistare o conservare la qualità di imprenditore, ma anche gli atti destinati a creare il complesso organizzato strumentale all'impresa.
Nella pratica commerciale delle mediazioni immobiliari si è diffuso il contratto “preliminare di preliminare”, non espressamente disciplinato nel nostro ordinamento ma riconosciuto nella sua validità dalla Corte di Cassazione.
Non si può escludere lo svolgimento di attività commerciale da parte delle cooperative, anche se all’interno del proprio statuto è specificato lo scopo mutualistico, come ha precisato la Corte di Cassazione.
AL fine di agevolare gli affari economici nella prassi è frequente la previsione contrattuale della facoltà di nomina di un altro soggetto contraente, che diverrà l’effettivo titolare dei diritti e doveri negoziali.
Durante la vita dell’impresa possono sorgere esigenze che portano l’imprenditore a decidere di cedere tutta o solo una parte dell’azienda; in quest’ultimo caso si parla di cessione di ramo d’azienda.