In questa sezione trovi informazioni utili, notizie e approfondimenti sui notai e su una serie di tematiche connesse alla professione notarile. Puoi cercare quello che ti interessa usando anche la funzionalità di ricerca interna "Ricerca per parola chiave" qui sotto.
La prelazione garantisce il diritto di essere preferiti nella stipulazione di un contratto, a parità di condizioni. Coinvolge il "prelazionante", che deve privilegiare il "prelazionario", ossia chi gode di un diritto potestativo.
Leggi l'articolo completo
Il recesso dalla locazione è la possibilità per il locatore o il conduttore di porre fine al contratto di locazione prima della scadenza del termine pattuito, previa comunicazione scritta alla controparte.
Sono state ampliate le tutele previste per chi acquista casa "sulla carta" in caso di insolvenza del costruttore. Quest'ultimo, infatti, è tenuto a rilasciare una fideiussione a favore dell'acquirente e una polizza assicurativa di durata decennale.
Oltre alla verifica del termine di prescrizione previsto dalla legge in materia di locazione, è importante valutare le clausole contrattuali e il rispetto del principio di buona fede da parte di entrambe le parti in causa.
In caso di locazioni ad uso non abitativo, il proprietario è obbligato a informare il conduttore della propria volontà di mettere in vendita l'immobile, in modo da consentirgli di esercitare il proprio diritto di prelazione.
Non è consentito stabilire clausole contrattuali che provochino una lesione dei diritti del conduttore o che violino norme atte a proteggere le parti più vulnerabili. Qualsiasi disposizione contrattuale che contravvenisse a tali principi sarebbe nulla.
Segnaliamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 23639 del 24 settembre 2019, nella quale vengono ricapitolati i principi giurisprudenziali relativi al recesso del conduttore per gravi motivi.
L'art. 38 l. 392/78 stabilisce che, nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato ad uso non abitativo, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Un tipo particolare di vendita commerciale, per la quale la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di esercitare il diritto di prelazione ed il diritto di riscatto, è la vendita “in blocco”.
Lo scopo dell’avviamento commerciale, nelle locazioni non abitative, è quello di risarcire il conduttore, ristabilendo l’equilibrio contrattuale alterato a seguito della cessazione della locazione.
Il deposito cauzionale è disciplinato dalla legge sull'equo canone. É costituito da una somma di danaro depositata dal conduttore al proprietario a garanzia, soprattutto del rispetto delle obbligazioni contrattuali.
Secondo la Cassazione, qualora il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, il proprietario può rifiutarlo al termine del rapporto, finchè il primo abbia provveduto alle dovute riparazioni o abbia versato l'equivalente.
Se, nel corso della locazione, il bene locato necessita di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
In una recente ordinanza, la n. 16081/2019, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa all’operazione, effettuata da una banca, di “contestualizzazione” dell’ipoteca a fronte di un finanziamento precedente.
Il conduttore è tenuto a pagare il canone fino all’effettiva restituzione dell’immobile e, nel caso in cui la restituzione avvenga in ritardo, a risarcire l’eventuale maggior danno che il proprietario abbia subito.
Il conduttore può procedere con la sospensione del pagamento dei canoni solo nel caso in cui ci sia un'inadempienza del proprietario tale da rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento dell’attività.
La conformità al principio di buona fede contrattuale è un criterio di cui occorre tener conto per valutare la legittimità della richiesta di pagamento dei canoni scaduti. Questa, infatti, impone alle parti di tenere un comportamento corretto e adeguato.
La disciplina dei contratti di locazione ad uso non abitativa è contenuta, oltre che nelle norme generali del codice civile sulle locazioni, anche agli artt. 27 ss. della legge n. 392/78, conosciuta come “legge sull’equo canone”.
nei contratti di locazione ad uso non abitativo, il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda.
E’ frequente, nella pratica, che proprietario e conduttore concordino un canone diverso e maggiorato rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, al fine di far conseguire al proprietario un risparmio di spesa
il codice civile indica un primo criterio di ripartizione, in base al quale le opere di ordinaria e piccola manutenzione spettano al conduttore, mentre quelle straordinarie al proprietario, il quale deve consentire il pieno godimento dell’immobile.
Principio generale del diritto civile, in materia di obbligazioni e pagamento di debiti, è quello della “par condicio creditorum”, in base al quale i creditori di un unico soggetto debitore hanno uguale diritto di essere soddisfatti
L’art. 34 della legge n. 392 del 1978 dispone che in caso di cessazione di un rapporto di locazione di immobile ad uso commerciale il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità